IL RETTORE
  Vista  la  legge  14 agosto  1982,  n.  590,  con la quale e' stata
istituita, tra l'altro, l'Universita' degli studi del Molise;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista   la   legge   19 novembre   1990,   n.   341,  e  successive
modificazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
  Visto  il  decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  21 dicembre  1991, relativo
all'istituzione della facolta' di giurisprudenza;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 113 e 114;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 novembre  1997,  n.  398, ed in
particolare  l'art.  16,  recante, tra l'altro, norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n.  25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati
regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 509, relativo al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei;
  Visto  il decreto del M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537, relativo
al  regolamento  recante  norme  per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  Viste  le  delibere  dei competenti organi accademici relative alla
proposta  di  modifica  al regolamento didattico dell'Universita' del
Molise  concernenti  l'istituzione  e  l'attivazione  della scuola di
specializzazione  per  le  professioni  legali  a decorrere dall'anno
accademico 2001/2002;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 2001;
  Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi del Molise, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  in  premessa, e' ulteriormente
modificato come di seguito riportato:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  137  del  vigente  statuto,  relativo  alla Scuola di
specializzazione  per  la  formazione  degli  insegnanti nella scuola
secondaria, sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli
articoli successivi, i seguenti nuovi articoli inerenti l'istituzione
e  l'attivazione  della scuola di specializzazione per le professioni
legali, a far data dall'anno accademico 2001/2002.
  "Art.  138  (Istituzione). - 1. E' istituita, presso la facolta' di
giurisprudenza  dell'Universita' degli studi del Molise, la Scuola di
specializzazione  per  le  professioni  legali  la  quale rilascia il
diploma  previsto  dall'art.  16  del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398.
  Art.  139  (Finalita'  della  scuola). - 1. La scuola provvede alla
formazione   comune   dei   laureati   in   giurisprudenza   mediante
l'approfondimento   teorico,   integrato   da   esperienze  pratiche,
finalizzato  all'assunzione  dell'impiego  di  magistrato ordinario o
all'esercizio delle professioni di avvocato e di notaio.
  Art.  140  (Ammissione  alla scuola). - 1. L'accesso alla scuola e'
consentito  ai  laureati  in  giurisprudenza che superino il concorso
annuale,  per  titoli  ed  esami,  per il numero di posti determinato
annualmente  con  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della
giustizia, ai sensi delle vigenti normative.
  2.  Le  tasse  e  i  contributi  universitari per l'iscrizione alla
scuola  sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione
dell'Universita'  degli  studi  del Molise, sede amministrativa della
scuola su proposta del senato accademico.
  3.  E'  facolta'  dell'Universita'  prevedere  sostegni economici a
favore   degli  iscritti,  purche'  capaci,  meritevoli  e  privi  di
sufficienti  mezzi,  mediante esoneri, anche parziali, dalle tasse di
iscrizione  e  dai  contributi universitari o mediante concessione di
borse di studio, in applicazione della vigente normativa.
  4.  La prova di esame e la valutazione dei titoli avviene secondo i
criteri e le modalita' stabilite dalla vigente normativa.
  5.  La  commissione  giudicatrice,  composta  e  nominata  nei modi
stabiliti  dalla  legge, e' presieduta da un professore universitario
di ruolo.
  Art.  141 (Funzionamento della scuola). - 1. La scuola e' struttura
didattica dell'Universita' degli studi del Molise, cui contribuiscono
la facolta' di giurisprudenza e i dipartimenti interessati.
  2.  L'Universita'  garantisce  il  supporto gestionale e le risorse
logistiche, finanziarie, di personale, di materiale bibliografico, di
strumentazione  informatica  e  di quant'altro necessario al corretto
funzionamento della scuola.
  Art. 142 (Organi della scuola) - 1. Sono organi della scuola:
    a) il consiglio direttivo;
    b) il direttore.
  2. E' previsto un segretario organizzativo.
  Art.  143  (Consiglio  direttivo)  -  1.  Il consiglio direttivo e'
composto   ed   e'   nominato   nei   modi  stabiliti  dalle  vigenti
disposizioni.
  2.  In caso di cessazione di uno o piu' componenti, la sostituzione
avviene  con  decreto rettorale su designazione, rispettivamente, del
consiglio  della  facolta' di giurisprudenza, del Consiglio superiore
della  magistratura,  del Consiglio nazionale forense e del Consiglio
nazionale  del  notariato,  nel rispetto della composizione stabilita
dalla disciplina vigente.
  3.  Il  consiglio  direttivo e' convocato dal direttore, ogni volta
che  egli ne ravvisi la necessita' o ne facciano richiesta almeno tre
suoi componenti.
  4.  Il  consiglio  direttivo  delibera  a maggioranza  assoluta dei
presenti,  quando siano intervenuti alla seduta almeno cinque membri.
In  caso  di  parita'  di  voti, prevale il voto del direttore. Della
riunione  e'  redatto  apposito verbale, sottoscritto dal direttore e
dal  segretario  organizzativo che vi partecipa senza diritto di voto
ove non componente del consiglio.
  5. Il consiglio direttivo:
    a) cura la gestione organizzativa della scuola;
    b) definisce  la  programmazione delle attivita' didattiche ed il
piano di studi;
    c) vigila    sull'attuazione    dei   programmi,   sul   rispetto
dell'ordinamento didattico e sul generale funzionamento della scuola:
    d) designa i soggetti titolari degli incarichi e dei contratti di
insegnamento;
    e) definisce,  con  gli  organi  delle sedi giudiziarie e con gli
organi  professionali,  programmi  e  convenzioni  per lo svolgimento
delle attivita' di tirocinio;
    f) propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni,
volti a favorire il funzionamento della scuola;
    g) nomina   i   componenti  della  commissione  giudicatrice  del
concorso di ammissione alla scuola;
    h) formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al
secondo anno di corso e per l'ammissione all'esame finale, sulla base
della  valutazione  complessiva dell'esito delle verifiche intermedie
relative alle diverse attivita' didattiche;
    i) nomina  la  commissione  giudicatrice dell'esame finale per il
conseguimento del diploma di specializzazione;
    j)  delibera  su  ogni  argomento  che  il  direttore  ritenga di
sottoporgli;
    k)  assolve ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai
regolamenti o comunque non assegnato ad altri organi.
  Art.  144  (Il  direttore).  -  1.  Il direttore viene eletto tra i
professori universitari di ruolo in seno al consiglio direttivo.
  2.  Il  direttore dura in carica per l'intero periodo di durata del
consiglio  e,  in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono
esercitate dal professore universitario di prima fascia, se presente,
piu' anziano di ruolo, componente del consiglio direttivo.
  3. Il direttore:
    a) rappresenta la scuola e ne promuove l'attivita';
    b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
    c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
    d) istruisce  le  decisioni  da sottoporre alle deliberazioni del
consiglio direttivo;
    e) cura   i   rapporti  con  tutti  gli  organismi  ed  enti  che
collaborano con le attivita' della scuola;
    f) esercita  ogni altro compito che gli sia demandato dalla legge
e dai regolamenti;
    g) assume,  in  via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del
consiglio  direttivo,  salvo  ratifica  da  parte  dello stesso nella
successiva adunanza.
  Art.  145  (Segretario  organizzativo).  - 1. Nello svolgimento dei
suoi  compiti  il  direttore  della scuola si avvale di un segretario
organizzativo,  che  funge  anche  da  collegamento  con  gli  uffici
amministrativi  di  supporto. Il segretario organizzativo e' nominato
dal direttore tra i docenti della scuola.
  Art.  146  (Durata degli insegnamenti ed indirizzi). - 1. La scuola
ha  la  durata  di  due  anni,  non  suscettibili  di  abbreviazioni,
articolata in due indirizzi:
    a) giuridico-forense;
    b) notarile.
  2. Il primo anno e' comune ai due indirizzi.
  3.   L'attivita'  didattica  e'  finalizzata  agli  approfondimenti
teorici  e giurisprudenziali ed alle attivita' pratiche sulle materie
individuate  nel  piano  di studi definito dal consiglio direttivo in
conformita'   con   le   disposizioni  ministeriali  concernenti  gli
obiettivi  formativi  e  i  contenuti  minimi  qualificanti, comuni e
specifici dei due indirizzi.
  4. Ogni anno del corso corrisponde a sessanta crediti.
  Art.  147  (Attivita' didattica). - 1. Il consiglio direttivo fissa
il   calendario   e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'
didattiche nel rispetto delle disposizioni vigenti.
  Art.  148  (Attuazione  attivita'  didattiche). - 1. All'attuazione
delle  attivita'  didattiche  ed  al  conferimento degli incarichi di
insegnamento e di tutorato provvede il consiglio direttivo.
  2. Possono, inoltre, essere attribuiti incarichi e contratti per un
numero limitato di ore per l'espletamento di seminari, esercitazioni,
stages, prove pratiche ed ogni altra attivita' utile per le finalita'
della scuola.
  3.  Il  consiglio  direttivo,  attraverso  opportuni  accordi, puo'
programmare  lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  presso studi
professionali,   scuole   di  notariato  riconosciute  dal  Consiglio
nazionale del notariato e sedi giudiziarie.
  Art.  149  (Iscrizione  al secondo anno). - 1. Gli studenti possono
iscriversi  al  secondo  anno, qualora abbiano conseguito il giudizio
favorevole  del  consiglio  direttivo  sulla  base  della valutazione
complessiva  dell'esito  delle  verifiche  intermedie  relative  alle
diverse attivita' didattiche.
  2.  All'atto  dell'iscrizione  al  secondo anno, lo studente indica
l'indirizzo che intende frequentare.
  3.  Il  passaggio  da  uno all'altro indirizzo in corso d'anno puo'
essere ammesso in relazione allo stato in cui sono giunti i corsi. In
ogni caso, non e' ammesso il passaggio, qualora l'indirizzo, al quale
si  intenda  transitare,  abbia  superato  le  cento ore di attivita'
didattiche.  Lo  studente puo', pero', iscriversi all'altro indirizzo
l'anno successivo.
  Art.  150  (Verifiche  intermedie).  - 1. Lo studente, alla stregua
degli  indirizzi  stabiliti  dal  consiglio direttivo, e nel rispetto
dell'autonomia  didattica  di ciascun docente, puo' essere chiamato a
sostenere  colloqui individuali, prove scritte e pratiche. Al termine
del  corso  lo  studente  deve  sottoporsi  ad  una  prova, teorica e
pratica,  che  puo'  essere  anche  scritta,  sulla  quale il docente
esprime un giudizio in decimi tenuto conto anche della partecipazione
nella frequenza del corso.
  2. Il consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva
dei  giudizi  espressi  dai  docenti  e  della  frequenza, ammette lo
studente  al  secondo  anno  di  corso  nonche' all'esito di questo e
previa analoga prova, all'esame di diploma.
  3.  Nel  caso  di  giudizio  sfavorevole  lo studente puo' ripetere
l'anno di corso una sola volta.
  Art.  151  (Frequenza). - 1. La frequenza alle attivita' didattiche
e' obbligatoria.
  2.  Le  assenze  ingiustificate  superiori  alle  sessanta  ore  di
attivita'  didattiche  comportano  la  decadenza  dall'iscrizione  al
corso.
  3.  In  caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o
malattia  ovvero  per  altre  cause  obbiettivamente  giustificabili,
secondo valutazione del consiglio direttivo, sempre che l'assenza non
superi le centotrenta ore, il consiglio medesimo dispone le modalita'
per  assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due
anni di corso ovvero dispone la ripetizione di un anno.
  Art.   152   (Conferimento   del  diploma).  -  1.  Il  diploma  di
specializzazione e' conferito dopo il superamento di una prova finale
consistente  nella  discussione  di  una  dissertazione scritta su un
argomento    assegnato    dal    consiglio    direttivo   il   quale,
contestualmente, nominera' il relatore.
  2. La dissertazione verra' discussa davanti ad apposita commissione
all'uopo nominata dal consiglio direttivo. La commissione e' composta
da sette membri, di cui quatto professori universitari, un magistrato
ordinario,  un  avvocato e un notaio. Supereranno l'esame i candidati
che conseguiranno la votazione di almeno 42/70.
  3.  All'esame  finale  verranno  ammessi  coloro  i  quali  avranno
ottenuto un punteggio di almeno quarantadue settantesimi.
  4.  In  caso  di  giudizio  negativo,  il candidato potra' ripetere
l'esame finale una sola volta nell'anno successivo.
  5.   La   commissione   esaminatrice   esprime   il   suo  giudizio
a maggioranza assoluta dei componenti. Dello svolgimento dell'esame e
dei  giudizi  formulati  dalla  commissione  viene  redatto  apposito
verbale.
  Art.  153  (Sedi  distaccate).  -  1. Possono essere istituite sedi
distaccate presso altre citta'.
  2.  La  loro  istituzione e' deliberata dagli organi accademici; il
funzionamento   e'   regolato  dalle  norme  contenute  nel  presente
regolamento.
  3.  Esse  possono  essere costituite anche mediante convenzioni con
enti  od organismi locali. In ciascuna sede associata e' insidiato un
coordinatore  con  funzioni  di organo esecutivo in sede locale delle
deliberazioni  del  consiglio direttivo e del direttore della scuola.
Il  coordinatore e' designato dal consiglio direttivo tra persone con
curriculum  particolarmente  qualificato  sul  piano  professionale e
culturale  e  puo'  essere assistito da un comitato di coordinamento,
nominato dal consiglio direttivo.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Campobasso, 6 giugno 2001
                                                  Il rettore: Cannata